CORSO LAVORI IN QUOTA E DPI DI TERZA CATEGORIA

Info Corso Lavori in Quota e Dpi di Terza Categoria

 

 

Durata: 4 + 4 ore

Modalità: in presenza

Validità: 5 anni

Aggiornamento: almeno 4 ore ogni 5 anni

CORSO COMPLETO 8h:

  • 7 novembre 2024 9:00-13:00 e 14:00-18:00.
  • 16 dicembre 2024 9:00-13:00 e 14:00-18:00.

AGGIORNAMENTO 4h:

  • 7 novembre 2024  14:00-18:00.
  • 16 dicembre  2024  14:00-18:00.

Perché fare il corso lavori in quota? Le cadute dall’alto rappresentano in media un terzo degli infortuni mortali ogni anno e il settore più colpito risulta essere quello delle costruzioni. Inoltre, il luogo in cui si rilevano più infortuni per cadute dall’alto è quello dei cantieri edili, oltre la metà del totale. Si evidenzia che circa nel 30% dei casi la caduta è avvenuta da tetti o coperture, un quarto da attrezzature per lavori in quota (es. scale portatili, trabattelli, ponteggi), circa il 16% da terrazzi, parapetti e aperture negli edifici, approssimativamente il 6% da macchine da sollevamento. La lesione più comune è la frattura, la metà delle volte al cranio (fonte “Le cadute dall’alto dei lavoratori”, INAIL, 2017).

Per questi ed altri motivi, una formazione come quella erogata nel corso lavori in quota è ritenuta utilissima dagli addetti, tanto che viene spesso erogata in concomitanza con la formazione obbligatoria sui dpi anticaduta. Good Work organizza indicativamente 4 edizioni interaziendali all’anno, mettendo a disposizione la competenza dei docenti e tutte le attrezzature necessarie presso il proprio campo prove.

Corso lavori in quota e DPI anticaduta: cosa sono e quando sono necessari

I lavori in quota o lavori in altezza rientrano tra lavorazioni considerate altamente rischiose per il lavoratore, proprio per questo è bene che i soggetti addetti siano adeguatamente formati, tramite un apposito corso lavori in quota, sia sul corretto utilizzo delle attrezzature, e dei DPI, che sui rischi a cui tale lavoro li espone.

Ne è passato di tempo da quando gli operai costruivano grattacieli come il noto 30 Rockefeller Plaza di New York senza la benché minima protezione o ancoraggio che potesse prevenirne la caduta. Per fortuna oggi sia per salire su un ponteggio, su un trabattello, su un palo della luce o per effettuare lavori edili o di pulizia su fune – sempre più diffusi – gli addetti devono ricevere un’adeguata formazione: oltre a quella specifica sui lavori in quota e sull’uso dei relativi dpi, è obbligatorio anche l’addestramento all’uso di attrezzature con rilascio di apposite abilitazioni, senza dimenticare i corsi di legge ex articolo 37 del TUSSL previsti per tutti i lavoratori.

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Cosa si intende per lavori in quota?

Prima di spiegare i contorni del corso di formazione lavori in quota, chiariamo cosa s’intende per lavori in quota. Nello specifico, l’art.77 del Decreto 81, meglio conosciuto come Testo Unico Sicurezza sul Lavoro, li definisce come “attività lavorative che espongono il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore ai 2 metri rispetto al piano stabile”, sia esso terreno o pavimento di un edificio. Detto ciò, è facile capire come tale mansione costituisca un grande rischio per i lavoratori e di conseguenza quanto sia importante acquisire conoscenze adeguate sulle tecniche di prevenzione e sull’attrezzatura utilizzata, a partire dai dpi anticaduta.

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Corso per Lavori in quota: chi deve farlo e quando è obbligatorio

Il corso lavori in quota si rivolge a tutti i lavoratori che svolgono attività professionali appunto in quota, ossia con i piedi posti a più di 2 metri di altezza da un piano stabile ed è considerato di grande utilità in quanto serve a fornire gli strumenti teorici e l’addestramento necessario ad affrontare in sicurezza tali lavorazioni particolarmente rischiose, proponendo le misure di protezione e prevenzione da attuare per limitare i pericoli individuati.

La necessità di una tale formazione non risiede in un esplicito obbligo di legge, ma viene dedotta da una serie di norme che trattano l’argomento lavoro in quota a partire dalle attrezzature e dai dpi che vi vengono impiegati.

Anzitutto l’art. 71 “Obblighi del datore di lavoro” del D.Lgs. 81/08, parlando di attrezzature al comma 7 lettera a), prescrive che, qualora queste richiedano conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro debba attuare le misure necessarie affinché il loro uso sia riservato ai lavoratori incaricati che abbiano ricevuto informazione, formazione e addestramento adeguati, prevedendo per la violazione di tale obbligo che il ddl e il dirigente siano puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro [Art. 87, co. 2, lett. c)].

Sempre in riguardo alle attrezzature tipiche dei lavori in quota normate nel dettaglio dal TUSSL, un obbligo di formazione teorica e pratica specifica vige per i lavoratori destinati al montaggio e smontaggio dei ponteggi e per quelli adibiti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, tanto che il decreto vi dedica l’allegato XXI “Soggetti formatori, durata, indirizzi e requisiti minimi di validità dei corsi per lavoratori e preposti addetti all’uso di attrezzature di lavoro in quota”, frutto dell’Accordo tra Stato, regioni e province autonome. Il corso addetti ai ponteggi da 28 ore e il corso addetti ai sistemi di accesso e posizionamento mediante funi da 32 ore sono quindi corsi obbligatori e ampiamente dettagliati in termini di programmi, requisiti e modalità, ma rispondono alle specifiche esigenze di chi utilizza nel lavoro quotidiano le due tipologie di attrezzature, non comprendendo quindi le altri fattispecie.

Altro obbligo formativo nel D.Lgs. 81/08 che lambisce il tema di lavori in quota è quello relativo ai dpi, i quali – protagonisti del Titolo III “Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale” – sono oggetto di attenzione all’art.77 comma 4 lettera h), quando si ricorda l’obbligo per il datore di lavoro di assicurare “una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI: una dicitura piuttosto generica, che viene però corroborata al comma 5 dove l’addestramento diventa “indispensabile” per ogni dpi che appartenga alla terza categoria (a cui appartengono, come specificato più avanti, anche i dpi anticaduta specifici per i lavori in quota descritti nell’art. 115, per i quali a questo punto, vige l’obbligo di formazione e addestramento).

Riassumendo, per gli addetti ai lavori in quota è obbligatoria la formazione e l’addestramento specifici per i dpi anticaduta, ai quali viene associata convenzionalmente una formazione aggiuntiva di tipo normativo e tecnico specifica per le lavorazioni in altezza nelle varie declinazioni.

Nemmeno il corso dpi III categoria è normato in termini di programmi, periodicità e requisiti, viene pertanto lasciato spazio agli RSPP la scelta della formazione più adatta a seconda dei rischi individuati, così come ai singoli docenti o enti di formazione in base sempre alle reali necessità dei discenti.

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Corso lavori in quota e dpi di Terza categoria: durata, programma e aggiornamento

La formazione sui lavori in quota e sui dpi anticaduta erogata da Good Work ha una durata complessiva di 8 ore (4 + 4) e viene svolto in parte in aula (parte teorica) e in parte in campo prove attrezzato (parte pratica). Il corso verte principalmente sui seguenti argomenti:

Parte teorica:

  • lavoro in quota e pericolo di caduta dall’alto
  • la valutazione del rischio di caduta dall’alto
  • misure di protezione e prevenzione
  • normativa di riferimento in vigore
  • dpi: scelta, obblighi, caratteristiche
  • manutenzione, controllo e durata dei dpi
  • focus sui sistemi di protezione
  • ancoraggio sicuro
  • uso e limitazione nell’uso dei dpi
  • tirante d’aria e fattore di caduta

Parte pratica:

  • presentazione, equipaggiamento e collegamento dei dpi
  • posizionamento in appoggio su struttura verticale
  • accesso e posizionamento su scala semplice
  • accessi verticali e orizzontali con doppio cordino
  • ancoraggi portatili in fettuccia e linea di ancoraggio orizzontale
  • soccorso dell’operatore in quota
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Al termine del percorso formativo, comprovata la frequenza di almeno il 90% delle ore di formazione previste dal corso, viene effettuata una verifica di apprendimento sia pratica (simulazione di lavorazione in quota con imbracatura di sospensione) sia mediante un test scritto a risposta multipla.

Aggiornamento corso lavori in quota

Tutti i soggetti precedentemente formati con il corso teorico-pratico lavori in quota, con cadenza quinquennale ossia ogni 5 anni, sono tenuti a provvedere all’aggiornamento periodico delle conoscenze acquisite e quindi del proprio attestato di partecipazione.

L’aggiornamento formazione lavori in quota e dpi di III cat. ha una durata minima di 4 ore, 3 delle quali dovranno essere dedicate a contenuti pratici, che quindi testino la capacità di utilizzo di attrezzature e DPI da parte dei lavoratori.

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Corso Lavori in Quota e DPI: i dpi di terza categoria e dpi anticaduta

Cosa si intende quando si parla di DPI di Terza categoria e DPI anticaduta?

Anzitutto, stando al D.Lgs. all’art. 74 del D.Lgs.81/08, viene definito Dispositivo di Protezione Individuale “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”.

I suddetti dispositivi vengono poi convenzionalmente suddivisi in 3 categorie (D.Lgs. 17/2019 riprendendo il D.Lgs. 475/92), a seconda dell’entità del danno fisico che sono atti a prevenire: dai danni di lieve entità della prima categoria, fino ai quelli più gravi come morte o lesione permanente della terza.

Per fare qualche esempio, sono dpi di prima categoria occhiali e copricapi leggeri per la protezione dai raggi solari, indumenti protettivi, protezioni per gli arti per l’utilizzo di macchinari, calzature antiscivolo. Di seconda categoria sono quei dpi che non rientrano nella prima e nella terza (quindi per esclusione), i più comuni sono le scarpe antinfortunistiche, le bande catarifrangenti, i guanti, l’elmetto, gli otoprotettori e le protezioni per gli occhi (es da saldatore).

La terza categoria, che potremmo definire quella dei dpi salvavita, comprende gli autorespiratori, le maschere filtranti, particolari elmetti e anche i “nostri” i dpi anticaduta, tipicamente utilizzati nei lavori in quota allo scopo di proteggere il lavoratore dal rischio di una caduta dall’alto: una tipologia di incidente purtroppo ancora molto frequente nel mondo del lavoro.

Dpi di terza categoria, lo sono tutti:

gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;

gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea;

i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100°C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;

i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50°C

i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;

i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.

Per via della loro importanza, oltre a particolari obblighi posti in carico ai produttori (prima fra tutti la marcatura CE), la norma EN 365 obbliga a sottoporre a regolare manutenzione, ispezione periodica ed eventuale riparazione o sostituzione ciascun DPI di terza categoria. Tale obbligo è come sempre in capo al datore di lavoro che, in base all’articolo 77 D.Lgs.81/08:

  • sceglie i dpi in base ai rischi valutati
  • ne individua il campo di utilizzo
  • li fornisce ai lavoratori con adeguate istruzioni informandoli sui rischi dai quali vengono protetti
  • stabilisce procedure per la consegna e il deposito
  • assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa il loro corretto utilizzo sul piano pratico, addestramento che sarà obbligatorio per i dpi di terza categoria.

Quali sono i dpi anticaduta?

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I dpi anticaduta sono dispositivi di protezione individuale di terza categoria (quindi contro rischi gravi, anche mortali) specifici per l’esecuzione in sicurezza dei lavori in quota, quindi dotazioni obbligatorie per tutti quegli addetti a lavorazioni su pali, scale, trabattelli, ponteggi e PLE. Sono ad esempio: imbracature, cordini, assorbitori di energia, connettori, dispositivi retrattili, guide o linee vita flessibili e rigide e i dispositivi di ancoraggio.

Fondamentale e obbligatorio è che i dpi anticaduta scelti e consegnati ai lavoratori seguano gli standard tecnici normativi.

La formazione sui dpi anticaduta è sì obbligatoria, ma non regolamentata in termini di durata, periodicità e aggiornamento. Per comodità, viene proposta insieme a quella specifica per i lavori in quota, in quanto destinata ai medesimi lavoratori, i quali dovranno anche ricevere formazione e addestramento specifico relativi all’attrezzatura utilizzata per le lavorazioni in quota.

Norme europee per sicurezza dpi

  • UNI 11578: Dispositivi di ancoraggio per installazioni permanenti
  • UNI 11560: Sistemi di ancoraggio permanenti in copertura
  • UNI 11158: Sistemi di arresto caduta
  • UNI EN 341: Dispositivi di discesa
  • UNI EN 353-1: Dispositivi di caduta di tipo guidato con linea di ancoraggio rigida
  • UNI EN 353-2: Dispositivi di caduta di tipo guidato con linea di ancoraggio flessibile
  • UNI EN 354: Cordini
  • UNI EN 355: Assorbitori di energia
  • UNI EN 358: Cinture di trattenuta e cinture e cordini di posizionamento sul lavoro
  • UNI EN 360: Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
  • UNI EN 361: Imbracature
  • UNI EN 363: Sistemi di arresto caduta
  • UNI EN 364: Metodi di prova
  • UNI EN 365: DPI contro le cadute dall’alto
  • UNI EN 795: Dispositivi di ancoraggio
  • UNI EN 813: Cinture con cosciali
  • UNI EN 12841: Sistemi di accesso con fune e dispositivi di regolazione della fune
  • UNI EN 1496: Dispositivi di sollevamento per salvataggio
  • UNI EN 1497: Imbracature di salvataggio
  • UNI EN 1498: Cinghie di salvataggio
  • UNI EN 1891: Corde con guaina a basso coefficiente di allungamento

ENTRIAMO IN CONTATTO!

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