CORSO RLS - FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE
DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Info Corso RLS
Durata: 32 ore
Modalità: in presenza (aula) o e-learning (in base al CCNL)
Aggiornamento: annuale
- almeno 4 ore in Aziende < 50 lav.
- almeno 8 ore in Aziende > 50 lav. (anche e-learning in base al CCNL)
Prossime edizioni 2024
AGGIORNAMENTO ANNUALE AZIENDE DA >50 LAVORATORI 8h:
🖈 Webinar (videoconferenza)
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- 22 marzo 2024 9:00-13:00 e 14:00-18:00.
- In fase di ricalendarizzazione
- 22 marzo 2024 9:00-13:00 e 14:00-18:00.
Il corso RLS da 32 ore è obbligatorio per tutti i lavoratori chiamati a svolgere l’importante ruolo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, una figura centrale nell’organigramma aziendale soprattutto per quel che riguarda la prevenzione, ponendosi quale raccordo tra il personale lavorante, l’RSPP e il datore di lavoro (o la dirigenza). I suoi compiti sono stabiliti dal TUSSL, che ne delinea anche il percorso formativo obbligatorio a carico del Ddl (32 ore), oltre alla necessità di aggiornamento a cadenza annuale.
Good Work eroga i corsi RLS sia in presenza nelle proprie aule di via al Molo Giano, sia in modalità e-learning (online), se consentito dal CCNL.
Corso RLS: nomina e formazione del RLS in azienda
L’RLS è uno dei soggetti fondamentali nell’ambito della sicurezza aziendale, per questo la Legge prevede un Corso RLS specifico che il soggetto eletto deve obbligatoriamente frequentare per acquisire competenze specifiche riguardo le principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi sul luogo di lavoro.
In particolare, all’art. 2 il D.Lgs. 81/2008 definisce il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) come “persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro“. L’RLS, infatti, ha un rapporto diretto con i lavoratori svolgendo un ruolo di mediazione tra il Ddl, i lavoratori stessi, l’RSPP, il sindacato e le istituzioni.
In particolare, l’RLS:
- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolge l’attività lavorativa;
- è consultato preventivamente e tempestivamente dal Datore di lavoro e/o dirigente in merito la valutazione dei rischi e alle misure di miglioramento;
- è consultato sulla designazione del RSPP, del Medico Competente, degli ASPP e degli addetti alle emergenze;
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione dei lavoratori;
- riceve informazioni e documentazione in merito alla valutazione dei rischi;
- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
- riceve una formazione e un aggiornamento adeguati;
- promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti;
- partecipa alla riunione periodica;
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
- avverte il responsabile dell’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
- piò fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigente, non siano idonee a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori.
Quando nominare l’RLS in azienda
In linea generale, la nomina di un RLS è possibile in ogni attività in cui siano presenti lavoratori; nello specifico, facendo riferimento all’art. 47 del D.Lgs. 81/08, l’RLS è eletto dai lavoratori stessi nelle aziende che contano fino a 15 dipendenti, mentre, nelle attività che superano i 15 dipendenti l’RLS deve essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali. A tal proposito va specificato che, nelle aziende in cui è presente un’Organizzazione Sindacale, l’RLS deve essere individuato proprio tra i componenti di tali organizzazioni, siano Rappresentanza Sindacale Aziendale (RSA) o Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU).
Quindi, la nomina o l’elezione del RLS è un diritto dei lavoratori, non costituisce quindi un obbligo per il Datore di lavoro tantoché il Ddl non incorre in nessun tipo di sanzione per la mancata nomina di un RLS in azienda. L’unico dovere in capo al Ddl, oltre a quello di informare i dipendenti sulla possibilità di eleggere un proprio Rappresentante per la sicurezza, è quello di provvedere alla formazione obbligatoria del suddetto nel momento in cui sia stato nominato dai lavoratori. Infine, una volta eletto il soggetto che ricoprirà la mansione di RLS in azienda, spetta sempre al Ddl comunicare all’INAIL dell’avvenuta nomina in tempi ristretti o in ogni caso prima che tale soggetto inizi a svolgere la propria mansione.
Nei casi in cui i lavoratori non eleggano un RLS che li rappresenti, le sue funzioni saranno automaticamente svolte dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale.
Quanti RLS devono essere presenti in azienda?
Qualora i lavoratori vogliano nominare un proprio RLS in azienda, è necessario fare riferimento all’art. 47, comma 7, D.Lgs. 81/2008 che individua tre gruppi di aziende, divise per numero di dipendenti e per ciascuna di esse stabilisce un numero minimo di RLS che devono essere presenti:
- Aziende fino a 200 dipendenti: n. 1 RLS
- Aziende da 201 a 1.000 dipendenti: n. 3 RLS
- Aziende con più di 1.000 dipendenti: n. 6 RLS
Corso RLS: quale frequentare
Come già detto, il Corso RLS è obbligatorio per ciascun soggetto che intenda ricoprire tale mansione in azienda, pertanto, la Legge ne definisce chiaramente modalità, contenuti e durata, stabiliti in sede di contrattazione collettiva nazionale, come specificato all’art. 37, comma 11 D.Lgs. 81/08.
Nello specifico, ciascun Corso RLS deve rispettare i seguenti contenuti minimi:
- Definizione e individuazione dei fattori di rischio e Valutazione dei rischi;
- Principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi;
- Principi giuridici comunitari e nazionali;
- Legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- Aspetti normativi della rappresentanza dei lavoratori;
- Tecnica della comunicazione.
Inoltre, il corso di formazione deve rispettare la durata minima prevista di 32 ore, di cui 12 riguardanti i possibili rischi presenti in azienda e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare. Ad esprimersi riguardo le modalità di fruizione del Corso RLS è ancora l’Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 che stabilisce l’impossibilità di svolgere il Corso RLS in modalità e-Learning, fatta eccezione per casi specifici indicati dal proprio Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL).
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Aggiornamento Corso RLS
L’articolo 37, comma 11 del D.Lgs. 81/2008, si esprime anche riguardo all’aggiornamento obbligatorio del Corso RLS e le relative tempistiche da rispettare. Stando alle disposizioni di Legge, ogni RLS è tenuto a frequentare un corso di aggiornamento con cadenza annuale, per essere al passo con l’insorgere di nuovi possibili rischi e per poter svolgere la propria mansione nel totale rispetto della normativa vigente. Il suddetto aggiornamento annuale del Corso RLS ha una durata minima di 4 ore per le imprese con meno di 50 dipendenti, mentre la durata minima sale a 8 ore per tutte le aziende che superano i 50 lavoratori. Ricapitolando si ricorda che nominare un RLS in azienda non costituisce un obbligo di legge ma, qualora si decida di eleggerne uno, è obbligatorio che tale soggetto frequenti un Corso RLS specifico da aggiornare con cadenza annuale.
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