CORSO DATORE DI LAVORO

Info Corso Datore di Lavoro

 

Durata: 16 ore + (eventuali 6 ore)

Modalità: in presenza (aula o videoconferenza sincrona) o e-learning

Validità: 5 anni

Aggiornamento: 6 ore

L’art. 2 comma 1 lettera b) del D.Lgs. 81/08, definisce Datore di Lavoro “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività’, ha la responsabilità’ dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.

Per quanto sia la figura sulla quale ricadono le maggiori responsabilità in fatto di sicurezza, data dai molteplici obblighi – delegabili e non – elencati negli artt. 17 e 18 D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro non aveva alcun obbligo formativo fino all’entrata in vigore dell’Accordo Stato-Regioni 17 aprile 2025 rep. atti n. 59/CSR, il quale ha introdotto la necessità di frequentare uno specifico corso datore di lavoro da almeno 16 ore, integrato da un modulo aggiuntivo “Cantieri” per le imprese affidatarie nei cantieri temporanei o mobili.

Sia la formazione base, sia il suo aggiornamento quinquennale (da 6 ore) sono fruibili in modalità e-learning.

Datore di Lavoro: chi è e quali sono i suoi obblighi legati alla sicurezza

La formazione sulla sicurezza per Datori di Lavoro è un nuovo obbligo introdotto per le figure apicali delle attvità lavorative private e pubbliche dall’Accordo Stato-Regioni 2025. In precedenza, il Ddl non aveva in capo obblighi formativi, eccezion fatta per coloro che, in determinate condizioni specificate dalla norma (Allegato II D.Lgs. 81/08), volessero assumere le funzioni di RSPP – responsabile del servizio di prevenzione e protezione – della propria azienda, ai quali era dedicato il “vecchio” corso DL SPP (ex Accordo Stato-Regioni del 21/12/2011, oggi riformato dal nuovo Accordo).

La figura di maggiore responsabilità all’interno di un’attività lavorativa, cui spettano investimenti, decisioni, organizzazione e nomine delle altre figure come rspp, preposti, squadre di emergenza ecc. (nonché di far rispettare gli obblighi loro assegnatigli dal Testo Unico), non aveva pertanto alcun percorso formativo da seguire obbligatoriamente pena una sanzione, ma era sostanzialmente lasciato alle sue libere valutazioni, considerando forse che fosse suo interesse primario conoscere nel dettaglio le normative atte a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori a lui sottoposti.

Obiettivi del corso DdL:

 

  • Far acquisire le conoscenze e le competenze per esercitare il ruolo di datore di lavoro;
  • Far conoscere gli obblighi, le responsabilità penali, civili ed amministrative posti in capo al datore di lavoro e alle altre figure della prevenzione aziendale;
  • Illustrare il sistema istituzionale della prevenzione e il ruolo degli organi di vigilanza;
  • Far acquisire competenze utili per l’organizzazione e la gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale;
  • illustrare gli strumenti di comunicazione più idonei al proprio contesto per un’efficace interazione e relazione.

La sostanziale riforma della normativa che regola la formazione obbligatoria sulla sicurezza nei luoghi di lavoro culminata con l’emanazione dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025 Rep. Atti 59 CSR, ha invece riconosciuto l’importanza e la necessità di percorsi specifici anche per i datori di lavoro, sulla base di quanto già da tempo previsto per i Dirigenti, con i quali spesso sono condivisi obblighi e responsabilità.

Ma chi è e come si identifica in un’attività lavorativa il datore di lavoro? E quali sono i suoi obblighi legati alla sicurezza?

Chi è il datore di lavoro?

All’art.2 “Definizioni” del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro è identificato nel ” soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività’, ha la responsabilità’ dell’organizzazione stessa o dell’unita’ produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto a un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo.

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Obblighi delegabili e non del datore di lavoro

Senza ancora considerare l’obbligo formativo che si concretizza nel presente corso da 16 ore (+ eventuali altre 6, come vedremo), gli obblighi del datore di lavoro si dividono in delegabili (a figure interne o esterne all’azienda) e non delegabili.

All’art. 17, il Decreto 81 recita testualmente che “il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 (DVR);
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP).

L’art. 18 passa invece in rassegna i molti obblighi delegabili, indicati nel Testo Unico infatti come “Obblighi del Ddl e del dirigente”:

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

Vedi gli obblighi delegabili del DdL

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal presente decreto legislativo e qualora richiesto dalla valutazione dei rischi di cui all’articolo 28; (9)

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

b -bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività; (7)

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazioneformazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3 anche su supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in azienda;

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50;

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.

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Corso Datore di Lavoro: durata, contenuti e modalità

La formazione specifica sulla sicurezza per i Datori di Lavoro è disciplinata dall’Accordo Stato Regioni 17/04/2025. Il suddetto Accordo, infatti, definisce esaustivamente la durata, i contenuti minimi, le modalità di fruizione e il relativo aggiornamento del Corso Datore di Lavoro. Nello specifico, la formazione Ddl, ha una durata di 16 ore ed è strutturata in 2 moduli base + uno aggiuntivo (“Cantieri“, così come per i Dirigenti), ognuno dei quali deve rispettare i seguenti contenuti minimi:

Modulo 1 Giuridico Normativo

  • Il sistema legislativo in materia di salute e sicurezza dei lavoratori.
  • L’identificazione e il ruolo del datore di lavoro in relazione al contesto organizzativo.
  • I soggetti del sistema di prevenzione aziendale secondo il d.lgs. n. 81/2008: compiti, obblighi, responsabilità e tutela assicurativa.
  • La delega di funzioni: condizioni e limiti
  • La responsabilità civile e penale del datore di lavoro.
  • La responsabilità amministrativa ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 nel settore privato.
  • Prevenzione della violenza delle molestie sul luogo di lavoro (Documento ILO C 190 Convenzione sull’eliminazione della violenza e delle molestie nel mondo del lavoro).
  • Inserimento di lavoratori disabili (riferimento al d.lgs. 213/2003 (art. 3, c. 3 bis), DL 76/2013 (art. 9, c. 4-ter) convertito con L. 99/2013).
  • I ruoli delle ASL, INL, VVF e Inail.
  • Gli organi di vigilanza e le procedure ispettive.

Modulo 2 Organizzazione e Gestione della Sicurezza

  • Le misure organizzative e gestionali di tutela ai sensi di quanto previsto dagli art.li 15 e art. 30 del d.lgs. n. 81/2008:
    1. rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici; con l’acquisizione della relativa documentazione e certificazioni obbligatorie di legge.
    2. Valutazione dei rischi predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti con priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età.
    3. La gestione del rischio interferenziale e il DUVRI
    4. organizzazione e gestione delle emergenze, del primo soccorso, degli appalti, delle riunioni periodiche di sicurezza;
    5. sorveglianza sanitaria;
    6. informazione, formazione, partecipazione e consultazione di tutti i soggetti ai sensi del D.lgs. 81/08;
    7. vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori e alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure adottate.
  • Modelli di organizzazione e gestione di tipo volontario
  • Costi della mancata sicurezza e benefici della sicurezza
  • Tecniche e strumenti di comunicazione e informazione

Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto per la formazione dei DdL anche un nuovo modulo aggiuntivo riservato solo a uno specifico gruppo, ossia tutti coloro che ricoprono tale posizione apicale in imprese affidatarie nei cantieri temporanei mobili, assolvendo così anche gli obblighi formativi di cui all’art. 97 del Decreto 81/08.

Tale formazione deve avere una durata minima di 6 ore ed è mirata a far conoscere ai partepanti l’organizzazione del cantiere e i rapporti tra i diversi soggetti coivolti, oltre a far comprendere i contenuti di importanti documenti come il PSC – Piano di Sicurezza e Coordinamento – e il POS – il Piano Operativo di Sicurezza.

Altri obiettivi del corso dirigenti sono far acquisire competenze in merito alla verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati, all’applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del PSC; al coordinamento degli interventi di cui agli articoli 95 e 96 del D.Lgs. n. 81/2008 e alla verifica della congruenza dei POS delle imprese esecutrici.

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Modulo Aggiuntivo "Cantieri" (6 ore)

  • I soggetti definiti dal Titolo IV capo I, e relativi obblighi e responsabilità;
  • La redazione dei piani di sicurezza: finalità, tempi e contenuti;
  • Le misure generali di tutela secondo quanto previsto dall’art. 95 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • Gli obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti di cui all’art. 96 del D.Lgs. n. 81/2008;
  • Il cronoprogramma dei lavori;
  • Esempi e analisi di un PSC;
  • Esempi e analisi di un POS.

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Formazione DdL: e-learning e attestato

Il corso datore di lavoro sulla sicurezza , secondo quanto specificato dalle norme di riferimento, è svolto secondo una modalità interattiva, ossia incentrata sul pieno coinvolgimento dei partecipanti, in modo da sollecitarne non solo la partecipazione ma anche un confronto costruttivo basato su esperienze reali. Detto ciò, si sottolinea che il corso è comunque totalmente fruibile in modalità e-learning, nel totale rispetto delle norme di Legge, ossia dell’Accordo Stato-Regioni 17/04/2025.

Ma entro quando i datori di lavoro devono assolvere al nuovo obbligo formativo ed entrare così in possesso dell’attestato relativo al corso loro dedicato?

In questo caso, il Legislatore ha previsto una certa flessibilità, concedendo un lasso di tempo molto ampio e addirittura una sorta di esonero per quei Ddl che, a seguito della documentata frequenza di altri corsi – come ad esempio quello per SPP DL -, risultassero formati sulle medesime tematiche del nuovo corso varato dall’Accordo del 2025. Infatti: “Al fine di consentire la piena ed effettiva attuazione degli obblighi formativi di cui all’art. 37 del d.lgs. n. 81/2008, i datori di lavoro sono tenuti a frequentare il corso di formazione di cui alla parte II, punto 3, del presente accordo in modo che lo stesso venga concluso entro e non oltre il termine di 24 mesi dall’entrata in vigore del presente accordo. I corsi di formazione per datore di lavoro, già erogati alla data di entrata in vigore del presente accordo, i cui contenuti siano conformi al presente accordo sono riconosciuti”.

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Aggiornamento della formazione datore di lavoro

L’aggiornamento della Formazione Datore di Lavoro deve essere effettuato con cadenza quinquennale e con durata minima di 6 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. Qualora il datore di lavoro abbia frequentato il modulo aggiuntivo “Cantiere” e ne permangono le condizioni per lo stesso, l’aggiornamento dovrà riguardare anche le tematiche ivi previste.

In generale, l’Accordo Stato-Regioni 2025 richiede che nei percorsi di aggiornamento si debbano trattare significative evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o approfondimenti che potranno riguardare a titolo esemplificativo e non esaustivo:

  • modifiche normative;
  • aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i lavoratori;
  • aggiornamenti su organizzazione e gestione della sicurezza in azienda;
  • fonti di rischio e relative misure di prevenzione.

Inoltre, anche per quanto riguarda l’aggiornamento del corso dirigenti sicurezza sul lavoro, è possibile svolgere la totalità delle lezioni in modalità e-learning.

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