CORSO PREPOSTI SICUREZZA
Info Corso Preposto a Genova
Durata: 12 ore
Modalità: in presenza (aula) o webinar (videoconferenza sincrona)
Validità: 2 anni
Aggiornamento: almeno 6 ore ogni 2 anni (in presenza o webinar)
Prossime edizioni 2025
🌐 Aula virtuale (video conferenza sincrona)
CORSO PREPOSTI 12h :
- 18 settembre 9:00-13:00 e 14:00-18:00 + 19 settembre 9:00-13:00.
- 12 novembre 9:00-13:00 e 14:00-18:0 + 13 novembre 9:00-13:00.
AGGIORNAMENTO PREPOSTI 6h:
- 18 settembre 9:00-13:00 e 14:00-16:00.
- 29 ottobre 9:00-13:00 e 14:00-16:00.
- 12 novembre 9:00-13:00 e 14:00-16:00.
Nell’ambito della sicurezza sul lavoro, la figura del preposto, insieme a quella del datore di lavoro e del dirigente, risulta essere una delle più importanti presenti sul posto di lavoro, in quanto rientra tra i soggetti che hanno il compito di vigilare sull’operato dei lavoratori al fine di tutelarne salute e sicurezza.
Proprio per questo, la Legge n. 215/2021 ha apportato significative modifiche agli articoli del Decreto 81/08 che ne regolano sia i compiti, sia la formazione, sia i relativi doveri in capo al datore di lavoro, accordando a tale figura maggiore importanza e responsabilità. Per quanto riguarda corsi e aggiornamenti del “nuovo” preposto, il testo modificato del TUSSL prescrive che “...le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi“.
Di fatto quindi, con la pubblicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, la durata del corso passa da 8 a 12 ore, la periodicità passa da 5 a 2 anni e viene preclusa l’opzione e-learning sia per il corso intero sia per l’aggiornamento, ferma restando invece l’equivalenza della videoconferenza sincrona alla modalità in presenza.
Corso Preposto: chi è e quali sono i suoi obblighi
Il Corso Preposto per la Sicurezza è destinato a quei lavoratori individuati all’interno della propria azienda come tali dal datore di lavoro quale obbligo sancito dall’art. 18 comma 1 lettera b)bis, dall’art.18 comma 1 lettera g) e dall’art.37 comma 7 D.Lgs.81/08. Ma chi è, anzitutto il preposto? Il Decreto 81 lo definisce come “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa“.
Il Testo Unico elenca chiaramente anche gli obblighi del preposto, dedicandovi l’articolo 19 dove si delinea un fondamentale compito di sovraintendenza e vigilanza sull’operato dei lavoratori in riferimento alle “disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione“.
Il ruolo del preposto è però di tipo operativo: una volta riscontrata una irregolarità, deve anche intervenire per risolverla o farla risolvere. Insieme all’obbligo di informare i lavoratori e riferire ai superiori eventuali criticità, la recente legge 251/2021 ha introdotto anche l’obbligo di interrompere temporaneamente l’attività lavorativa qualora riscontrino comportamenti difformi alle disposizioni fornite oppure rilevino malfunzionamenti di mezzi, attrezzature di lavoro o anche condizioni potenzialmente pericolose per i lavoratori.
Tra gli obblighi del preposto vi è anche quello di ricevere un’apposita formazione, secondo quanto previsto dall’art. 37, che andiamo di seguito a illustrare.

Corso preposto sicurezza
Il corso preposto ha la finalità di formare e informare tutti i soggetti destinati a ricoprire il ruolo di preposto per sicurezza aziendale, compresi i cosiddetti preposti di fatto, ossia coloro che ricoprono tale ruolo senza un’effettiva nomina da parte del datore di lavoro, ma solo mediante un incarico formale.
Tale corso configura quella che l’Accordo Stato-Regioni 21-12-2011 (Rep. Atti n. 221/CSR), al comma 5 dell’Allegato A chiamava una “formazione particolare e aggiuntiva per il preposto“, lasciando intendere come il preposto, come tutti i lavoratori, debba obbligatoriamente passare per la formazione generale e specifica a essi destinata sempre dall’art. 37 comma 7, dovendo poi integrarla con un corso preposti ad hoc della durata di 12 ore, così come indicato nell’Accordo Stato-Regioni 2025.
Programma Corso Preposti:
Formazione preposti
Per quanto riguarda i contenuti del corso preposto sicurezza da 12 ore, l’Accordo Stato-Regioni 17-04-2025 elenca al suo interno anche tutte le tematiche da affrontare suddivise nei 4 moduli previsti:
- Individuazione del preposto;
- preposto di fatto ed effettività del ruolo;
- compiti e obblighi del preposto;
- relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione.
- Modalità di esercizio della funzione di controllo dell’osservanza da parte dei lavoratori di cui all’art. 19 del d.lgs. n. 81/2008.
- Modalità di comunicazione e relazione con i soggetti della prevenzione aziendale.
- misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione adottate a seguito della valutazione dei rischi dell’azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera.
- Obblighi connessi ai contratti di appalto, d’opera e di somministrazione;
- gestione del rischio interferenziale e il DUVRI.
- Modalità per sovraintendere e vigilare sulle attività lavorative per garantire l’attuazione delle direttive ricevute;
- l’importanza di individuare e segnalare incidenti e infortuni mancati.
- Tecniche e strumenti di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri.
Obiettivi del corso Preposto
I preposti, attraverso la frequenza del corso, dovranno essere in grado di svolgere le funzioni loro attribuite dalla normativa (art. 19 d.lgs. n. 81/2008), acquisendo la consapevolezza delle azioni conseguenti alle responsabilità del ruolo.
Il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi ex art. 97, comma 3 ter, del D.Lgs. n. 81/2008 per la figura del preposto.
Gli obiettivi:
- Far conoscere il ruolo e gli obblighi posti in capo al preposto e al suo rapporto con le altre figure della prevenzione aziendale.
- Far acquisire le competenze per: sovraintendere, vigilare, interrompere le attività, informare, segnalare.
- Illustrare come cooperare efficacemente con il datore di lavoro e i dirigenti per attuare le modalità operative
- Far conoscere i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori connessi al contesto in cui opera il preposto e relative misure di prevenzione e protezione.
- Far acquisire le conoscenze inerenti alle ricadute in tema di salute e sicurezza legate alla gestione dei contratti d’opera e somministrazione ed i relativi subappalti
- Illustrare le modalità operative e di intervento del preposto.
- Illustrare le tecniche e gli strumenti efficaci di comunicazione con gli altri soggetti della prevenzione, in particolare i lavoratori.
Corso Preposto in e-learning?
Per quanto riguarda la possibilità di svolgere online il corso preposto, la Legge 215 21/12/21, ha eliminato la precedente possibilità di accedere alla modalità e-learning sia per il modulo normativo, sia per l’aggiornamento, inserendo l’obbligo di formazione in presenza, fatta salva la modalità webinar, ossia videoconferenza sincrona, ad essa equivalente.
Aggiornamento Corso Preposto
Data l’importanza della mansione, la Legge 215/2021 ha previsto una sostanziale modifica – poi confermata dall’Accordo Stato-regioni 17-4-2025 – riguardante l’aggiornamento della formazione per i preposti, prevedendo una periodicità ridotta a 2 anni e l’obbligo di presenza in aula: ogni 2 anni almeno, i preposti devono frequentare un corso da almeno 6 ore.
Va precisato in ogni caso che l’aggiornamento del corso preposto deve essere ri-frequentato comunque ogni qualvolta insorgano nuovi rischi per cui risulti necessaria un’apposita formazione.
Nomina e formazione del preposto: le sanzioni previste
Nel Decreto 81 a ogni obbligo corrisponde sostanzialmente una sanzione per la sua inosservanza. Per la mancata nomina del preposto ai sensi dell’art. 18, comma 1, lettera b)bis, il datore di lavoro rischia infatti sanzioni penali: l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.500 a 6.000 euro. Per mancata formazione del preposto invece, il datore di lavoro e il dirigente rischiano nuovamente in ambito penale l’arresto da due a quattro mesi o ammenda da 1.474,21 a 6.388,23 euro.

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